Art. 3. 
 
  1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali  di  cui
all'art. 2 deve essere  preventivamente  effettuata  dal  veterinario
pubblico  ufficiale,  eventualmente  assistito,   senza   oneri   per
l'amministrazione: 
    a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine,
cunicole,  da   un   rappresentante   dell'Associazione   provinciale
allevatori competente per territorio. 
    b)  Per  gli  avicoli  abbattuti  dal  rappresentante  incaricato
dall'Unione nazionale avicoltura competente per territorio. 
    c) Per  le  famiglie  di  api  e  pesci  da  acquacoltura  da  un
rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori
o  dei  pescicoltori  o,  in  mancanza,  da  un  funzionario  tecnico
dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.