Art. 3. 1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione: a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio. b) Per gli avicoli abbattuti dal rappresentante incaricato dall'Unione nazionale avicoltura competente per territorio. c) Per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.