Art. 5. 1. In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A. di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato e' stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanita', da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori. 3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanita'. 4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. L'assessore regionale alla sanita' notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennita' da corrispondere agli aventi diritto.