Art. 5.
 
  1.  In  assenza  dei  rilevamenti  I.S.M.E.A.  di cui ai precedenti
articoli 2 e 3, il valore di mercato degli  animali  abbattuti  viene
ricavato  dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e
categoria  nei   bollettini   settimanali   dei   prezzi   pubblicati
anteriormente  alla  data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere
di commercio, industria, agricoltura ed  artigianato  e  riferiti  ai
mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
  2.  Per  le  categorie  di  animali  che non risultino nei suddetti
bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai
citati  allegati,  il  valore  di mercato e' stabilito da un'apposita
commissione  nominata  dalla  regione  competente  per  territorio  e
costituita:  dall'assessore  regionale  alla  sanita',  o  da  un suo
delegato,  con  funzioni  di  presidente,  da  un  funzionario  della
carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale
all'agricoltura,   da   un    funzionario    veterinario    designato
dall'assessore   regionale   alla   sanita',  da  due  rappresentanti
dell'Associazione italiana allevatori.
  3.  Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanita'.
  4.  La  commissione  si  riunisce  validamente  a  maggioranza  dei
componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
  5.  L'assessore  regionale alla sanita' notifica i deliberati della
commissione  ai  sindaci  dei  comuni  interessati,  per  il  calcolo
dell'ammontare  complessivo  dell'indennita'  da  corrispondere  agli
aventi diritto.