Art. 6. 
 
  1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge  2  giugno  1988,  n.  218,  e'  trasmesso  con   la   relativa
documentazione alla regione competente per  territorio  che  provvede
direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le  indennita'
ad essi riconosciute. 
  2. Dette indennita' saranno corrisposte sulla base  della  seguente
documentazione: 
    a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del  caso,
alla distruzione degli animali; 
    b) attestato del sindaco  comprovante  la  piena  esecuzione  del
decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali; 
    c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli  allevatori  o
detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite
dall'art. 264 del testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  dal  regolamento  di  polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218. 
  3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti  ai  libri
genealogici   al   fine   dell'applicazione   delle    corrispondenti
maggiorazioni dell'indennita' base, stabilite per detti animali negli
allegati numeri 1, 2, 3, 4  e  6  di  cui  al  presente  decreto,  e'
richiesto inoltre: 
    a)    attestato    rilasciato    dall'associazione     allevatori
giuridicamente riconosciuta dal quale risulti che gli  animali  erano
iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici  dei  meticci
riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui  la  vigente  normativa
sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, e' richiesto, altresi': 
    a)  attestato  dell'unita'  sanitaria   locale   competente   per
territorio dal quale risulti che gli animali  abbattuti  erano  stati
vaccinati in conformita' alle ordinanze  delle  competenti  autorita'
sanitarie. 
  5. Ai fini dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'indennita'
base di cui all'art. 2 della  legge  2  giugno  1988,  n.  218,  alla
documentazione sopraelencata dovra' essere allegata anche: 
    a)  dichiarazione  rilasciata  dall'ufficio  IVA  competente  per
territorio,  oppure  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   notorio,
attestante  che  il  proprietario  degli  animali  abbattuti  e'   un
produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo
comma dell'art. 34 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle  carni  degli
animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, per  uso  alimentare
umano o per altri  utilizzi  consentiti,  devono  essere  allegati  i
seguenti documenti: 
    a) nel caso di vendita, la fattura,  o  qualora  questa  non  sia
prevista  dalla  normativa  vigente,  la  dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta' da parte del produttore  agricolo  venditore,
dalla quale risultino: quantita'  e  qualita'  delle  carni  vendute,
specie,  razza  e  categoria  dell'animale  da   cui   provengono   e
generalita' del compratore; 
    b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare,
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  da  parte  del
produttore agricolo dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle
carni non distrutte, specie, razza e categoria  dell'animale  da  cui
provengono, nonche' specificazione che le stesse sono state o saranno
effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto. 
  7. Il valore delle carni, nei  casi  in  cui  venga  presentata  la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  viene  stabilito,
caso per caso, dall'apposita commissione di cui al precedente art. 5. 
  8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorita'  sanitaria
la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o  mangimi,  prodotti
agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine  della  concessione
dell'indennita'  prevista  dall'art.  2,  comma  4,  della  legge  n.
218/1988  deve  essere  allegato  anche  il   relativo   verbale   di
distruzione contenente la specificazione delle attrezzature  e/o  dei
prodotti distrutti, nonche' la stima del valore di tali  attrezzature
e/o prodotti redatta da un tecnico della  materia  iscritto  all'albo
dei periti del tribunale competente per territorio.