ALLEGATO 1 SPECIE BOVINA A) BOVINI DA LATTE: RAZZE FRISONA, PEZZATA ROSSA ITALIANA, BRUNA E LORO INCROCI. Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Verona, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati. B) BOVINI DA CARNE: RAZZA PIEMONTESE. Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati. C) BOVINI DA CARNE: RAZZE CHIANINA, MARCHIGIANA, ROMAGNOLA E LORO INCROCI. Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Siena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forli', purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati. D) BOVINI DA CARNE: RAZZE MAREMMANA, PODOLICA, SARDA, MODICANA, RELATIVI INCROCI, NONCHE' POPOLAZIONI BOVINE AUTOCTONE E GRUPPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE DI CUI ALL'OMONIMO REGISTRO ANAGRAFICO A.I.A., ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE 19 SETTEMBRE 1985. Per le razze per le quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ove manchi nei listini I.S.M.E.A. lo specifico dato relativo alla razza interessata, il valore medio di mercato viene determinato con riferimento alla media dei prezzi rilevati sulla piazza di Grosseto per i bovini di identica categoria appartenenti alla razza Maremmana. E) BOVINI DA CARNE: RAZZE DI ORIGINE ITALIANA O ESTERA ED INCROCI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE B, C, E D. Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. F) BOVINI DA CARNE: VITELLI A CARNE BIANCA A PRESCINDERE DALLA RAZZA DI APPARTENENZA. Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Mantova e Vicenza, e riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi, pubblicati, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi, per la stessa specie e categoria, riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi pubblicati dalle camere di commercio di Cuneo, Mantova e Vicenza, purche' non risalenti a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.