(Allegato 1)
                                                           ALLEGATO 1 
 
                            SPECIE BOVINA 
 
 A) BOVINI DA LATTE: RAZZE FRISONA, PEZZATA ROSSA ITALIANA, BRUNA E 
   LORO INCROCI. 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato  di  Verona  e
riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi,  pubblicato,
anteriormente  alla  data  dell'ordinanza  di   abbattimento,   dalla
relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio di Verona, purche' non risalente a piu'  di
sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. 
   Qualora nei bollettini di cui sopra non siano  indicati  i  prezzi
degli  animali  riproduttori  di  razza  pura  iscritti   nei   libri
genealogici ufficiali, il valore  di  mercato  dei  suddetti  animali
viene determinato maggiorando del 50% il valore medio  degli  animali
della stessa specie e categoria non iscritti  nei  libri  genealogici
ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati. 
 B) BOVINI DA CARNE: RAZZA PIEMONTESE. 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria, rilevati sul  mercato  di  Cuneo  e
riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi,  pubblicato,
anteriormente  alla  data  dell'ordinanza  di   abbattimento,   dalla
relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio di Cuneo, purche' non risalente a  piu'  di
sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. 
   Qualora nei bollettini di cui sopra non siano  indicati  i  prezzi
degli  animali  riproduttori  di  razza  pura  iscritti   nei   libri
genealogici ufficiali, il valore  di  mercato  dei  suddetti  animali
viene determinato maggiorando del 50% il valore medio  degli  animali
della stessa specie e categoria non iscritti  nei  libri  genealogici
ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati. 
 C) BOVINI DA CARNE: RAZZE CHIANINA, MARCHIGIANA, ROMAGNOLA E LORO 
   INCROCI. 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria, rilevati sul  mercato  di  Siena  e
riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi,  pubblicato,
anteriormente  alla  data  dell'ordinanza  di   abbattimento,   dalla
relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio di Forli', purche' non risalente a piu'  di
sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. 
   Qualora nei bollettini di cui sopra non siano  indicati  i  prezzi
degli  animali  riproduttori  di  razza  pura  iscritti   nei   libri
genealogici ufficiali, il valore  di  mercato  dei  suddetti  animali
viene determinato maggiorando del 50% il valore medio  degli  animali
della stessa specie e categoria non iscritti  nei  libri  genealogici
ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati. 
 D) BOVINI DA CARNE: RAZZE MAREMMANA, PODOLICA, SARDA, 
   MODICANA, RELATIVI INCROCI, NONCHE' POPOLAZIONI BOVINE 
   AUTOCTONE E GRUPPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE DI CUI 
   ALL'OMONIMO REGISTRO ANAGRAFICO A.I.A., ISTITUITO CON 
   DECRETO MINISTERIALE 19 SETTEMBRE 1985. 
   Per le razze per le quali non siano applicabili le disposizioni di
cui  all'art.  2  del  presente  decreto,  ove  manchi  nei   listini
I.S.M.E.A. lo specifico dato  relativo  alla  razza  interessata,  il
valore medio di mercato viene determinato con riferimento alla  media
dei prezzi rilevati sulla piazza di Grosseto per i bovini di identica
categoria appartenenti alla razza Maremmana. 
 E) BOVINI DA CARNE: RAZZE DI ORIGINE ITALIANA O ESTERA ED INCROCI 
   DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE B, C, E D. 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato  di  Modena  e
riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi,  pubblicato,
anteriormente  alla  data  dell'ordinanza  di   abbattimento,   dalla
relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio di Modena, purche' non risalente a piu'  di
sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. 
 F) BOVINI DA CARNE: VITELLI A CARNE BIANCA A PRESCINDERE DALLA RAZZA 
   DI APPARTENENZA. 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
medi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo,
Mantova e Vicenza, e riportati negli  ultimi  bollettini  settimanali
dei prezzi, pubblicati, anteriormente  alla  data  dell'ordinanza  di
abbattimento,  dalle  relative  camere   di   commercio,   industria,
agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei prezzi medi, per la stessa specie  e  categoria,
riportati negli ultimi bollettini settimanali dei  prezzi  pubblicati
dalle camere di commercio di Cuneo, Mantova e  Vicenza,  purche'  non
risalenti  a  piu'  di  sessanta  giorni   prima   della   data   del
provvedimento di abbattimento.