ALLEGATO 3 SPECIE OVINA E CAPRINA Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e sul mercato di Foggia, limitatamente all'Italia centrale, meridionale ed insulare e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente all'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e di Foggia limitatamente all'Italia centrale, meridionale e insulare, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali delle razze ovine da carne non iscritti ai libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati e dell'80% il valore medio degli animali delle razze ovine da latte e dei caprini non iscritti ai libri genealogici ufficiali sempre calcolato secondo i criteri sopraindicati.