(Allegato 3)
                                                           ALLEGATO 3 
                       SPECIE OVINA E CAPRINA 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria,  rilevati  sul  mercato  di  Cuneo,
limitatamente all'Italia settentrionale  e  sul  mercato  di  Foggia,
limitatamente  all'Italia  centrale,  meridionale   ed   insulare   e
riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi,  pubblicato,
anteriormente all'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di
commercio, industria, agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio,  industria,  agricoltura,  artigianato  di
Cuneo,  limitatamente   all'Italia   settentrionale   e   di   Foggia
limitatamente all'Italia centrale, meridionale  e  insulare,  purche'
non risalente  a  piu'  di  sessanta  giorni  prima  della  data  del
provvedimento di abbattimento. 
   Qualora nei bollettini di cui sopra non siano  indicati  i  prezzi
degli  animali  riproduttori  di  razza  pura  iscritti   nei   libri
genealogici ufficiali, il valore  di  mercato  dei  suddetti  animali
viene determinato maggiorando del 50% il valore medio  degli  animali
delle  razze  ovine  da  carne  non  iscritti  ai  libri  genealogici
ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati  e  dell'80%  il
valore medio degli animali delle razze ovine da latte e  dei  caprini
non iscritti ai libri genealogici ufficiali sempre calcolato  secondo
i criteri sopraindicati.