Art. 13. 1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalita' giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. La sezione e' amministrata da un comitato composto da: a) tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana; b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute; c) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca; d) un rappresentante del Ministero del tesoro; e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; f) un funzionario della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente. 3. Il collegio dei revisori e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia. 4. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato e' presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.
Nota all'art. 13: Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), cosi' come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: "Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione".