Art. 14. 1. Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere: a) all'organizzazione dei servizi della sezione; b) alla scelta dei criteri e delle modalita' dirette a disciplinare gli interventi della sezione; c) a deliberare sulle richeste di rimborso; d) a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione. 2. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.