Art. 14. 
  1. Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per  il
credito peschereccio ha il compito di provvedere: 
    a) all'organizzazione dei servizi della sezione; 
    b)  alla  scelta  dei  criteri  e  delle  modalita'   dirette   a
disciplinare gli interventi della sezione; 
    c) a deliberare sulle richeste di rimborso; 
    d)  a  tutto  quanto  attiene  all'amministrazione,  gestione   e
funzionamento della sezione. 
  2. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e  le  norme
di funzionamento della sezione sono approvate e  rese  esecutive  con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  della
marina mercantile.