Art. 15. 1. Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio: a) le aziende e gli istituti di credito abilitati al credito agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti; b) le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.