Art. 15. 
  1. Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio: 
    a) le aziende e gli istituti  di  credito  abilitati  al  credito
agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti; 
    b) le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del
Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  della  marina
mercantile.