Art. 16. 1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalita' tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti tra i settori riguardanti: a) la pesca costiera; b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti; c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.
Nota all'art. 16: L'art. 29 della legge n. 41/1982 sostituisce l'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, con il seguente: "Art. 6 (Composizione della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima). - La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta: a) il direttore generale della pesca marittima; b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima; c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente; d) un rappresentante del Ministero del tesoro; e) un rappresentante del Ministero delle finanze; f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione; m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile; n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione; o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima; p) il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale; s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici; u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio, quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo". L'art. 2 della legge 25 agosto 1988, n. 381, ha integrato la commissione consultiva con due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.