Art. 16.
  1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
della marina mercantile,  sono  stabilite  le  particolari  modalita'
tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.
  2.  Con  decreto  del  Ministro della marina mercantile, sentita la
commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29  della  legge
17  febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli
stanziamenti  disponibili  per  il  concorso  nel   pagamento   degli
interessi sono ripartiti tra i settori riguardanti:
    a) la pesca costiera;
    b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;
    c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.
 
          Nota all'art. 16:
             L'art.  29  della  legge n. 41/1982 sostituisce l'art. 6
          della legge 14 luglio 1965, n. 963, con il seguente:
             "Art.   6  (Composizione  della  Commissione  consultiva
          centrale  per  la  pesca  marittima).  -   La   commissione
          consultiva  centrale,  presieduta dal Ministro della marina
          mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta:
               a) il direttore generale della pesca marittima;
               b) il vice direttore generale della Direzione generale
          della pesca marittima;
               c)   tre   funzionari   del   Ministero  della  marina
          mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo
          dirigente;
               d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
               e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
               f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
               g)  un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste;
               h)  un  rappresentante del Ministero del commercio con
          l'estero;
               i)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale;
               l)  due  rappresentanti  del  Ministero della sanita',
          rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari
          e   della   Direzione  generale  igiene  degli  alimenti  e
          nutrizione;
               m)  un  rappresentante  del  Consiglio superiore della
          marina mercantile;
               n)  un  rappresentante  dell'Istituto  italiano  della
          nutrizione;
               o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche
          scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;
               p)  il  direttore  del laboratorio di idrobiologia del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
               q)  quattro  esperti scelti tra docenti universitari e
          cultori di discipline scientifiche, giuridiche,  economiche
          applicate  alla  pesca  di  cui due designati dal Consiglio
          nazionale delle ricerche  e  due  dal  Consiglio  superiore
          della pubblica istruzione;
               r)  tre rappresentanti della cooperazione peschereccia
          scelti tra terne designate da ciascuna  delle  associazioni
          cooperativistiche a base nazionale;
               s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
               t)  un  rappresentante  dei  commercianti  in prodotti
          ittici;
               u)  quattro  rappresentanti dei lavoratori della pesca
          scelti tra terne designate da ciascuna  delle  associazioni
          sindacali a base nazionale;
               v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca
          scelti tra terne designate da ciascuna  delle  associazioni
          sindacali a base nazionale;
               z)  un  rappresentante  della pesca sportiva designato
          dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
            I  componenti della commissione sono nominati con decreto
          del Ministro della marina mercantile e durano in carica  un
          triennio,  quelli  di  cui alle lettere m), n), q), r), s),
          t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta.
             Le sedute della commissione sono valide con l'intervento
          di almeno la meta' dei membri in prima  convocazione  o  di
          almeno un terzo in seconda convocazione.
             Possono  essere  chiamati  a partecipare ai lavori della
          commissione senza diritto di voto  persone  particolarmente
          esperte  in  materia  di  pesca nonche' i rappresentanti di
          enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
             Le   funzioni   di  segretario  della  commissione  sono
          affidate ad  un  funzionario  del  Ministero  della  marina
          mercantile di livello non inferiore al settimo".
             L'art.  2  della  legge  25  agosto  1988,  n.  381,  ha
          integrato la commissione consultiva con due  rappresentanti
          del Ministero dell'ambiente.