Art. 3. 1. Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi: a) per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo; b) per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o apparecchiature utilizzati per la ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare; c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre; d) per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati; e) per la gestione delle societa' di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della societa' mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorita' estere; f) per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione; g) per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione. 2. Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 3: Il D.L. n. 1334/1951 reca: "Estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali e sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita', verificatesi a partire dalla data di entrata in vigore della precedente legge del 1949".