Art. 3. 
  1. Sono  prestiti  di  credito  peschereccio  di  esercizio  quelli
concessi per le operazioni dirette al perseguimento  degli  obiettivi
di cui all'articolo 1 della presente  legge.  In  particolare  quelli
concessi: 
    a)  per  la  gestione  delle  aziende  indicate  nell'articolo  2
condotte in forza di un legittimo titolo; 
    b) per la manutenzione delle navi  e  delle  attrezzature  e  per
l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o  apparecchiature  utilizzati
per la ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di  crostacei  e
di molluschi e per la sicurezza della navigazione e  la  salvaguardia
della vita umana in mare; 
    c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per  le
spese di gestione di impianti per  l'allevamento  e  la  riproduzione
degli stessi in acque marine o salmastre; 
    d) per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione  e  la
commercializzazione dei prodotti pescati o allevati; 
    e) per la gestione delle societa'  di  capitale  o  di  armamento
costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di  altri  Stati
per  l'esercizio  della  pesca  marittima  in  acque  territoriali  o
comunque  sottoposte  alla  giurisdizione  dei  predetti   Stati,   a
condizione che la partecipazione italiana al capitale  sociale  della
societa' mista sia superiore  al  40  per  cento  oppure  al  massimo
previsto dalle autorita' estere; 
    f) per le anticipazioni delle cooperative  e  delle  associazioni
dei produttori ai propri soci sui  prodotti  ittici  conferiti  o  da
conferire in base ai programmi di produzione; 
    g) per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in
luoghi pubblici o privati di conservazione. 
  2. Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche
calamita'  per  il  ripristino  dell'attivita'   produttiva   possono
ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre  1951,  n.
1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Nota all'art. 3:
             Il D.L. n. 1334/1951 reca: "Estensione, con integrazioni
          e modifiche, della legge  21  agosto  1949,  n.  638,  alle
          imprese (individuali e sociali) industriali, commerciali ed
          artigiane, danneggiate o distrutte a seguito  di  pubbliche
          calamita',  verificatesi a partire dalla data di entrata in
          vigore della precedente legge del 1949".