Art. 5. 
  1.  I  prestiti  e  le  anticipazioni  di  cui  all'articolo  3  si
effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura  di
credito in conto corrente ed hanno durata non  superiore  a  diciotto
mesi. 
  2. L'apertura di credito in conto corrente  nonche'  le  operazioni
perfezionate in altre forme  tecniche  possono  essere  assistite  da
cambiali pesca a garanzia. 
  3. Con decreto del Ministro del tesoro sono  emanate  le  norme  di
attuazione delle aperture di credito in conto corrente. 
  4.  I  prestiti  e  le  anticipazioni  di  cui  all'articolo  3  si
effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con  apertura
di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche  consentite
dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.