Art. 5. 1. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore a diciotto mesi. 2. L'apertura di credito in conto corrente nonche' le operazioni perfezionate in altre forme tecniche possono essere assistite da cambiali pesca a garanzia. 3. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente. 4. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.