Art. 7.
  1.  Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17
febbraio 1982, n.  41,  i  prestiti  previsti  dalla  presente  legge
possono  essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente
al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento  degli
interessi.  Nel  caso  in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse
successivamente  al  perfezionamento  dell'operazione  il  contributo
sara'  erogato  agli  interessati  tramite  l'istituto finanziatore e
sara' comprensivo degli oneri sostenuti nel  periodo  precedente  con
gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2.
  2.  I  tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito
di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro  del
tesoro.  I  tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono
pari al 40 per cento del tasso  di  riferimento.  Per  le  iniziative
localizzate  nel  Mezzogiorno  il tasso minimo e' del 30 per cento di
quello di riferimento.
 
          Nota all'art. 7:
             Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  41/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  1  (Piano  nazionale). - Al fine di promuovere lo
          sfruttamento razionale e la  valorizzazione  delle  risorse
          biologiche  del  mare  attraverso  uno sviluppo equilibrato
          della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
          tenuto  conto  dei  programmi  statali e regionali anche in
          materie  connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e   degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
          nazionale degli interventi previsti dalla  presente  legge.
          Tale  piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
          nazionale per la conservazione e la gestione delle  risorse
          biologiche  del  mare,  istituito  ai  sensi del successivo
          articolo 3, ed approvato dal CIPE.
             Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani
          triennali, da predisporre entro il  penultimo  semestre  di
          ciascun   triennio,   e   le  eventuali  modifiche  che  si
          rendessero  necessarie   in   relazione   alla   evoluzione
          tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
             Gli  interventi  previsti  dalla  presente legge debbono
          essere   finalizzati   al   raggiungimento   dei   seguenti
          obiettivi:
               a)  gestione  razionale  delle  risorse biologiche del
          mare;
               b)  incremento  di  talune produzioni e valorizzazione
          delle specie massive della pesca marittima nazionale;
               c)   diversificazione  della  domanda,  ampliamento  e
          razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del  consumo
          dei prodotti ittici nazionali;
               d)  aumento  del valore aggiunto dei prodotti ittici e
          relativi riflessi occupazionali;
               e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e
          di sicurezza a bordo;
               f)   miglioramento   della  bilancia  commerciale  del
          settore.
             Per  il  raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
          realizzati:
              1)  lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
          applicata alla pesca marittima  ed  all'acquacoltura  nelle
          acque marine e salmastre;
              2)  la  conservazione  e lo sfruttamento ottimale delle
          risorse biologiche del mare;
              3)  la  regolazione  dello  sforzo di pesca in funzione
          delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
              4)  la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta
          peschereccia e dei mezzi di produzione;
              5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
          cooperative e delle associazioni dei produttori;
              6)  lo  sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
          salmastre;
              7)  l'istituzione  di  zone  di  riposo  biologico e di
          ripopolamento  attivo,  da  realizzarsi  anche   attraverso
          strutture artificiali;
              8)      l'ammodernamento,     l'incremento     e     la
          razionalizzazione delle strutture a terra;
              9)  la  riorganizzazione  e  lo  sviluppo della rete di
          distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
              10)   il   potenziamento  delle  strutture  centrali  e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e  la  sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
          di pesca e alla programmazione".