Art. 9.
  1.  I  beni  oggetto  dei  prestiti  previsti dalla presente legge,
quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli  interessi,
non  possono  essere  distolti  dalla  loro destinazione per l'intera
durata  del  finanziamento  e  possono  essere  alienati  solo   dopo
preventivo  benestare  dell'ente  erogatore  del  contributo, nonche'
delle aziende o istituti di credito. La inosservanza  degli  obblighi
suddetti  comporta  la  revoca delle agevolazioni creditizie concesse
con conseguente  obbligo  del  beneficiario  di  rimborsare  l'intero
ammontare  del  finanziamento  entro  tre  mesi, oltre ad una penale,
fissata nella misura del doppio del  tasso  ufficiale  di  sconto  in
vigore  alla  data  della  dichiarazione  di decadenza, calcolata sul
finanziamento medesimo.