(Accordo-art. 1)
               ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
                     TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Argentina, animati dal  proposito  di  facilitare  la  produzione  in
comune di opere che, per  le  loro  qualita'  artistiche  e  tecniche
contribuiscono allo sviluppo delle relazioni culturali e  commerciali
fra i due Paesi e siano  competitive  sia  nei  rispettivi  territori
nazionali che in quelli degli altri  Paesi,  hanno  convenuto  quanto
segue: 
 
                               ART. 1 
  Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un
film di lunghezza superiore a 1.600 metri per il lungometraggi e  non
inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm., o di
proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o piu'
produttori italiani unitamente a  uno  o  piu'  produttori  argentini
conformemente alla norme di cui ai successivi articoli  del  presente
Accordo, in base ad un  contratto  stipulato  tra  i  coproduttori  e
debitamente  approvato  dalle  competenti  Autorita'  dei  rispettivi
Paesi: per l'Italia il Ministero del Turismo  e  dello  Spettacolo  -
Direzione Generale dello  Spettacolo›per  l'Argentina  la  Segreteria
della Cultura del Ministero della Pubblica Istruzione e  Giustizia  -
Istituto Nazionale di Cinematografia.