ART. 13 Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.