(Accordo-art. 13)
                                ART. 13 
Tutte le facilitazioni sono  accordate  per  la  circolazione  ed  il
soggiorno del  personale  artistico  e  tecnico  impiegato  nei  film
realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo,  come  pure
per l'importazione e  l'esportazione  nei  due  Paesi  del  materiale
necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film,
nonche' per  i  trasferimenti  valutari  relativi  al  pagamento  dei
materiali e delle prestazioni, secondo le norme  vigenti  in  materia
tra i due Paesi. 
Le  facilitazioni  suddette  sono  accordate  in  ottemperanza  degli
accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna
di ciascun Paese.