(Accordo-art. 15)
                               ART. 15
Le   autorita'   competenti   dei  due  Paesi  di  comunicheranno  le
informazioni  di  carattere  tecnico  e  finanziario  relative   alla
coproduzione,  all'intercambio dei film e in generale quelle relative
alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.
Le stesse Autorita' concordano le norme di procedura per l'esecuzione
del presente accordo.
Tali  norme  verranno  formalizzate  mediante  intese tecniche tra le
stesse.