ART. 15 Le autorita' competenti dei due Paesi di comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.