ART. 18 Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto a Roma il giorno 9 dicembre 1987, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il governo della Per il Governo della REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS