(Accordo-art. 18)
                               ART. 18 
Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore e sara'  rinnovato  per  tacita  riconduzione  per  successivi
periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti
con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. 
Fatto a Roma il giorno 9 dicembre 1987, in duplice  esemplare,  nelle
lingue italiana e spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
    

Per il governo della                   Per il Governo della
REPUBBLICA ITALIANA                    REPUBBLICA ARGENTINA


    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                Visto, il Ministro degli affari esteri 
                             DE MICHELIS