(Accordo-art. 2)
                                ART. 2
I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e l'Argentina verranno
considerati come film nazionali delle competenti  Autorita'  dei  due
Paesi purche' realizzati in conformita' alle disposizioni legislative
vigenti negli stessi.
Essi  beneficiano  dei  vantaggi  previsti per i film nazionali dalle
disposizioni di legge in vigore o  che  potranno  essere  emanate  in
ciascun Paese coproduttore.
Tali  vantaggi  sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del
Paese che li concede.
Ai   fini   dell'ammissione   ai  benefici  del  presente  Accordo  i
coproduttori devono  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  delle
proprie  leggi  nazionali per avere diritto alle provvidenze previste
in favore  della  produzione  cinematografica  nazionale,  nonche'  i
requisiti  stabiliti  dalle  norme  di procedura di cui al successivo
art. 15.
I  film  di coproduzione devono altresi' essere realizzati da imprese
che posseggono una adeguata organizzazione tecnica  e  finanziaria  e
una  esperienza  professionale riconosciuta dalle Autorita' nazionali
secondo le rispettive normative interne.