(Accordo-art. 3)
                                ART. 3
Le  istanze  inoltrate  dalle  societa' produttrici ai fini di essere
ammesse ai benefici del presente Accordo  devono  essere  redatte  in
conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.
Gli  elementi  di realizzazione dell'opera, dovranno essere trasmessi
alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.