(Accordo-art. 4)
                                ART. 4
Nella  produzione  dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei
coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 20% al 80%.
Per  quanto  concerne  la  partecipazione  minoritaria  italiana  non
potranno essere inferiori al 30%.
Il  30%  della  quota  di partecipazione finanziaria minoritaria deve
essere impiegato nel Paese del coproduttore minoritario.
L'apporto   di   ciascun   coproduttore   deve   consistere   in  una
partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica,  di
cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.
La  partecipazione  artistica  e  tecnica  deve  essere adeguatamente
proporzionata, a giudizio delle competenti Autorita', dei  due  Paesi
alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso.
Ogni  film  di  coproduzione  deve comportare l'impiego di un regista
avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.