(Accordo-art. 5)
                                ART. 5
I  film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che
abbiano la cittadinanza italiana o argentina o siano residenti in uno
dei  due  Paesi  da  almeno  tre  anni  prima  della  data  di inizio
lavorazione  del  film,  salvo  quanto  previsto   dalle   rispettive
legislazioni nazionali.
Tenuto  conto  delle esigenze del film puo' essere consentita, previo
accordo  tra  le  Autorita'  dei  due  Paesi,  la  partecipazione  di
interpreti,  autori  e  tecnici  qualificati  non residenti aventi la
cittadinanza di un terzo Paese.
E'   consentito   l'impiego  di  interpreti  stranieri  per  esigenze
genotipiche.