ART. 6 Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obbiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo. Ciascun produttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori in uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese, verra' effettuata nei rispettivi laboratori.