(Accordo-art. 6)
                                ART. 6
Le  riprese  del  film devono essere effettuate nel territorio di una
delle  due   Parti   contraenti,   salvo   obbiettive   esigenze   di
ambientazione connesse con la sceneggiatura.
Le  riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel
Paese del coproduttore maggioritario.
Per  ogni  film  di  coproduzione saranno approntati un negativo e un
controtipo, o un negativo e un internegativo.
Ciascun produttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo.
Il  coproduttore  minoritario puo', previa intesa con il coproduttore
maggioritario, disporre del negativo originale.
In  linea  di  massima  lo  sviluppo  del negativo si effettuera' nei
laboratori in uno dei due Paesi.
La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese,
verra' effettuata nei rispettivi laboratori.