(Accordo-art. 8)
                                ART. 8
La  ripartizione  dei  proventi  dei  mercati  derivanti da qualsiasi
utilizzazione  economica  dell'opera,  deve,   di   massima,   essere
proporzionata  alla  partecipazione  finanziaria  dei coproduttori al
costo di produzione del film ed  essere  approvata  dalle  competenti
Autorita' dei due Paesi.