IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  15  febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi, modificata  dalla  legge  8
marzo  1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 152;
  Vista  la  direttiva  n.  87/234/CEE della commissione del 31 marzo
1987 che  modifica  l'allegato  della  direttiva  n.  77/101/CEE  del
Consiglio  relativa  alla commercializzazione degli alimenti semplici
per  gli  animali,  pubblicata  nella  "Gazzetta   Ufficiale"   delle
Comunita' europee n. L 102 del 14 aprile 1987;
  Vista  la  direttiva  n.  87/235/CEE della commissione del 31 marzo
1987  che  modifica  l'allegato  alla  direttiva  n.  79/373/CEE  del
Consiglio  relativa  alla commercializzazione degli alimenti composti
per  gli  animali,  pubblicata  nella  "Gazzetta   Ufficiale"   delle
Comunita' europee n. L 102 del 14 aprile 1987;
  Ritenuto  necessario  apportare talune modifiche agli allegati alla
surrichiamata  legge  15  febbraio  1963,  n.   281,   e   successive
modificazioni  al  fine  di  recepire  nell'ordinamento  nazionale le
direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate;
  Ritenuto   altresi'   necessario   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di  renderli  piu'
chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;
  Sentita  la  commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha  espresso  parere
favorevole;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
15 febbraio 1989;
                              E M A N A
                       il presente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio
1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati
conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.