IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152; Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 102 del 14 aprile 1987; Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 102 del 14 aprile 1987; Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate; Ritenuto altresi' necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli piu' chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo; Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989; E M A N A il presente regolamento: Art. 1. 1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.