Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 21 luglio 1989 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 47