Art. 2.
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo  di  tre  mesi  per  lo  smaltimento  delle  giacenze  dei
prodotti,  degli  imballaggi  o confezioni e delle etichette conformi
alla normativa vigente prima di tale  data  e  di  sei  mesi  per  lo
smaltimento  dei  mangimi  d'allattamento per vitelli, non conformi a
quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 21 luglio 1989
                             Il Ministro
                   dell'agricoltura e delle foreste
                               MANNINO
                      Il Ministro dell'industria
                   del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA
                      Il Ministro della sanita'
                             DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1989
  Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 47