Allegato III - DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE Il testo dell'allegato III - Denominazioni e indicazioni obbligatorie e' sostituito dal seguente: " A) PER I MANGIMI SEMPLICI: a) l'indicazione 'mangime semplice'; b) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati nell'allegato II - parte A - quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte B dell'allegato stesso. Se l'alimento semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione, questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, ad esempio 'pressato', 'schiacciato', 'spezzettato', 'macinato', 'panello di pressione', 'pezzi di panello', 'granuli di panello', 'farina di panello', 'expellers', 'farina di expellers', o 'farina di estrazione'; c) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto. Per i prodotti messi usualmente in commercio al pezzo, dovra' essere indicato il numero dei pezzi o il peso netto. L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore; d) i tenori analitici di: umidita'; proteina greggia; grassi greggi; cellulosa greggia; ceneri gregge. Per i mangimi semplici elencati nell'allegato II - parte A - i tenori delle sostanze indicate nella colonna 4 dell'allegato stesso; e) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia; f) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti; g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 13; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 18, comma 12. Per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'art. 4. Per i semi e i frutti, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse nonche' per i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II, parte A, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati e per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. Per i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A, deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i tenori analitici in cellulosa greggia e ceneri gregge. Per i cruscami di frumento deve essere indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscele dei due tipi. Per i grassi di origine animale o vegetale non previsti nell'allegato II, parte A, e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza e del contenuto in umidita'. Per le farine di origine animale, che non figurano nell'allegato II, parte A, non e' richiesta l'indicazione del tenore analitico della cellulosa greggia, ma e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili. Per la 'gemma di riso' devono essere indicati i tenori analitici in grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico. Per la 'pula di riso' devono essere indicati i tenori analitici in proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico. Per la 'puletta di riso' devono essere indicati i tenori analitici in cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico. Per il sottoprodotto della lavorazione del risone, denominato 'grana verde', qualora sia posto in vendita allo stato naturale, non e' richiesta alcuna dichiarazione di tenori analitici. La denominazione di 'granturco degerminato' e' obbligatoria quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione. B) PER I MANGIMI COMPOSTI: a) la denominazione del mangime secondo l'allegato I: 'mangime completo', 'mangime complementare', 'mangime minerale', 'mangime melassato', 'mangime completo d'allattamento', 'mangime complementare d'allattamento', o per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti 'mangime composto'; b) la specie e categoria animale alla quale il mangime e' destinato; c) la destinazione esatta; d) le istruzioni per l'uso, se esse non si possono chiaramente desumere dalle indicazioni dei punti b) e c); e) il peso netto e, per i prodotti liquidi, o peso o volume netto. Per i prodotti usualmente commercializzati al pezzo, dovra' essere indicato il numero unitario dei pezzi o il peso netto. L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore; f) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative alle lettere b), c) e d), qualora gli ingredienti utilizzati appaiano chiaramente nella denominazione; g) i seguenti tenori analitici: 1) per i mangimi composti esclusi le miscele di semi interi, i mangimi melassati, i mangimi minerali e i mangimi per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti: umidita'; proteina greggia; grassi greggi; cellulosa greggia; ceneri gregge; 2) per i mangimi minerali: umidita'; calcio; fosforo; sodio; 3) per i mangimi melassati: umidita'; proteina greggia; grassi greggi; cellulosa greggia; ceneri gregge; zuccheri totali espressi in saccarosio. Per le miscele di semi interi e per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici; h) l'elencazione in ordine decrescente di quantita' presente, dei mangimi semplici (materie prime o ingredienti), degli additivi differenti dai principi attivi, dei prodotti minerali e chimico-industriali componenti il mangime. Per i mangimi per animali familiari, l'indicazione dei singoli componenti puo' essere sostituita con quella delle relative categorie di appartenenza, elencate in ordine decrescente di quantita' presente. In tale caso dovranno essere adottate soltanto le categorie previste nell'allegato VIII; i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato ai sensi dell'art. 18, comma 13; l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 18, comma 12. C) PER I MANGIMI CONTENENTI INTEGRATORI O INTEGRATORI MEDICATI: a) tutte le indicazioni previste ai punti A) e B) del presente allegato, secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti. Per i mangimi contenenti integratori medicati le denominazioni di cui alla lettera a) dei punti A) e B) del presente allegato, devono essere accompagnate dal termine 'medicato'; b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo; c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi d'impiego e di somministrazione; d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. E' vietato indicare contenuti in principi attivi per i mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari che posseggono quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con integratori".