(Allegato III)
       Allegato III - DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE 
   Il  testo  dell'allegato  III  -   Denominazioni   e   indicazioni
obbligatorie e' sostituito dal seguente: 
" A) PER I MANGIMI SEMPLICI: 
    a) l'indicazione 'mangime semplice'; 
    b)  la  denominazione  del  mangime,  adottando  per  i  prodotti
elencati nell'allegato II - parte A - quella riportata nella  colonna
2 di detta parte e per gli  altri  quella  che  eventualmente  figura
nella parte B dell'allegato stesso. 
   Se l'alimento semplice ha  subito  un  trattamento  non  figurante
nella denominazione, questa deve essere  completata  dall'indicazione
del trattamento applicato, del  procedimento  usato  e  eventualmente
della forma di presentazione, ad esempio  'pressato',  'schiacciato',
'spezzettato',  'macinato',  'panello  di   pressione',   'pezzi   di
panello', 'granuli di panello',  'farina  di  panello',  'expellers',
'farina di expellers', o 'farina di estrazione'; 
    c) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o  il  volume
netto. 
   Per i prodotti messi usualmente  in  commercio  al  pezzo,  dovra'
essere indicato il numero dei pezzi o il peso netto. 
   L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della  merce
al momento della partenza dal magazzino del produttore; 
    d) i tenori analitici di: 
    umidita'; 
    proteina greggia; 
    grassi greggi; 
    cellulosa greggia; 
    ceneri gregge. 
   Per i mangimi semplici elencati nell'allegato II -  parte  A  -  i
tenori delle sostanze indicate nella colonna 4 dell'allegato stesso; 
    e) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e additivi,
differenti dai  principi  attivi,  utilizzati  per  la  denaturazione
eventualmente prescritta in materia; 
    f) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti; 
    g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la  sede  sociale
del responsabile delle indicazioni di cui al  presente  allegato,  ai
sensi dell'art. 18, comma 13; 
    h) il nome o la ragione sociale  e  l'indirizzo  e  la  sede  del
produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto
terzi o su formula del committente, salvo quanto  previsto  dall'art.
10, comma 3 e dall'art. 18, comma 12. 
   Per i mangimi semplici di origine animale di produzione  nazionale
devono essere  indicati  gli  estremi  della  autorizzazione  di  cui
all'art. 4. 
   Per i semi e i frutti, le paglie, i tuberi, le radici, gli  steli,
le foglie e le loppe di piante diverse nonche' per  i  residui  della
fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra,  non  previsti
nell'allegato II, parte A, venduti freschi  o  conservati,  sia  allo
stato  naturale  che  soltanto  frantumati  e  per  i  residui  della
vagliatura e  pulitura  dei  cereali  allo  stato  naturale,  non  e'
richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. 
   Per i cruscami che non figurano nell'allegato II,  parte  A,  deve
essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i  tenori
analitici in cellulosa greggia e ceneri gregge. 
   Per i cruscami di frumento deve essere indicato se provenienti  da
grano duro o tenero o da miscele dei due tipi. 
   Per  i  grassi  di  origine  animale  o  vegetale   non   previsti
nell'allegato II,  parte  A,  e'  richiesta  la  dichiarazione  della
materia prima di provenienza e del contenuto in umidita'. 
   Per le farine di origine animale, che non  figurano  nell'allegato
II, parte A, non e'  richiesta  l'indicazione  del  tenore  analitico
della cellulosa  greggia,  ma  e'  obbligatoria  l'indicazione  della
materia prima di provenienza: carne,  sangue,  piume,  pesce,  latte,
siero e simili. 
   Per la 'gemma di riso' devono essere indicati i  tenori  analitici
in  grassi  greggi,  cellulosa  greggia,  ceneri  gregge   e   ceneri
insolubili in acido cloridrico. 
   Per la 'pula di riso' devono essere indicati i tenori analitici in
proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri  gregge  e
ceneri insolubili in acido cloridrico. 
   Per la 'puletta di riso' devono essere indicati i tenori analitici
in cellulosa greggia, ceneri gregge  e  ceneri  insolubili  in  acido
cloridrico. 
   Per il sottoprodotto  della  lavorazione  del  risone,  denominato
'grana verde', qualora sia posto in vendita allo stato naturale,  non
e' richiesta alcuna dichiarazione di tenori analitici. 
   La denominazione di 'granturco degerminato' e' obbligatoria quando
il cereale viene posto in commercio intero o  frantumato,  dopo  aver
subito il processo di degerminazione. 
 B) PER I MANGIMI COMPOSTI: 
    a) la denominazione del mangime secondo  l'allegato  I:  'mangime
completo',  'mangime  complementare',  'mangime  minerale',  'mangime
melassato', 'mangime completo d'allattamento', 'mangime complementare
d'allattamento', o per i mangimi per animali  familiari  diversi  dai
cani e dai gatti 'mangime composto'; 
    b) la specie  e  categoria  animale  alla  quale  il  mangime  e'
destinato; 
    c) la destinazione esatta; 
    d) le istruzioni per l'uso, se esse non  si  possono  chiaramente
desumere dalle indicazioni dei punti b) e c); 
    e) il peso netto e, per i  prodotti  liquidi,  o  peso  o  volume
netto. Per i prodotti usualmente commercializzati  al  pezzo,  dovra'
essere indicato il numero unitario dei pezzi o il peso netto. 
   L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della  merce
al momento della partenza dal magazzino del produttore; 
    f) per i mangimi composti di produzione nazionale  devono  essere
indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e  6.
Per i mangimi composti costituiti da un massimo  di  tre  ingredienti
non sono richieste le indicazioni relative alle lettere b), c) e  d),
qualora  gli  ingredienti  utilizzati  appaiano   chiaramente   nella
denominazione; 
    g) i seguenti tenori analitici: 
    1) per i mangimi composti esclusi le miscele di  semi  interi,  i
mangimi melassati,  i  mangimi  minerali  e  i  mangimi  per  animali
familiari diversi da quelli per cani e gatti: 
     umidita'; 
     proteina greggia; 
     grassi greggi; 
     cellulosa greggia; 
     ceneri gregge; 
    2) per i mangimi minerali: 
     umidita'; 
     calcio; 
     fosforo; 
     sodio; 
    3) per i mangimi melassati: 
     umidita'; 
     proteina greggia; 
     grassi greggi; 
     cellulosa greggia; 
     ceneri gregge; 
     zuccheri totali espressi in saccarosio. 
   Per le miscele di semi interi e per i mangimi composti per animali
familiari  diversi  dai  cani  e  gatti  non  e'   richiesta   alcuna
dichiarazione dei tenori analitici; 
    h) l'elencazione in ordine decrescente di quantita' presente, dei
mangimi  semplici  (materie  prime  o  ingredienti),  degli  additivi
differenti   dai   principi   attivi,   dei   prodotti   minerali   e
chimico-industriali componenti il mangime. 
   Per i mangimi per animali  familiari,  l'indicazione  dei  singoli
componenti puo' essere sostituita con quella delle relative categorie
di  appartenenza,  elencate  in  ordine  decrescente   di   quantita'
presente. In tale caso dovranno essere adottate soltanto le categorie
previste nell'allegato VIII; 
    i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o sede sociale  del
responsabile  delle  indicazioni  del  presente  allegato  ai   sensi
dell'art. 18, comma 13; 
    l) il nome o la ragione sociale  e  l'indirizzo  e  la  sede  del
produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto
terzi o su formula del committente, salvo quanto  previsto  dall'art.
10, comma 3, e dall'art. 18, comma 12. 
C) PER I MANGIMI CONTENENTI INTEGRATORI O INTEGRATORI MEDICATI: 
    a) tutte le indicazioni previste ai punti A) e  B)  del  presente
allegato, secondo che si tratti di  mangimi  semplici  o  di  mangimi
composti.  Per  i  mangimi   contenenti   integratori   medicati   le
denominazioni di cui alla lettera a) dei punti A) e B)  del  presente
allegato, devono essere accompagnate dal termine 'medicato'; 
    b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei  principi  attivi
contenuti per ogni chilogrammo; 
    c) una breve istruzione sull'uso  con  l'indicazione  delle  dosi
d'impiego e di somministrazione; 
    d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi  scaduto
il periodo di  validita'  per  l'uso,  per  i  prodotti  soggetti  ad
alterazione con il tempo. 
   E' vietato indicare contenuti in principi attivi per i mangimi che
gia'  allo  stato  naturale  abbiano   caratteristiche   vitaminiche,
antibiotiche e similari che posseggono quindi particolari  proprieta'
biologiche e che non risultino addizionati con integratori".