(Allegato IV)
                 Allegato IV - INDICAZIONI FACOLTATIVE 
   Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente: 
"PER TUTTI I MANGIMI: 
    a) il marchio commerciale  di  identificazione  del  responsabile
delle indicazioni e la denominazione commerciale del prodotto; 
    b) il numero di riferimento della partita; 
    c) la data di conservazione del prodotto; 
    d) la data di produzione  per  i  mangimi  composti,  completi  e
complementari; 
    e) il Paese di produzione o di preparazione; 
    f) il prezzo del prodotto; 
    g) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte; 
    h) l'indicazione dello stato fisico del mangime e del trattamento
specifico subito; 
    i) i seguenti tenori analitici: 
    per  i  mangimi  composti,  eccettuati  i  mangimi  per   animali
familiari e i mangimi minerali: 
     amido; 
     zuccheri totali espressi in saccarosio (per i mangimi  melassati
l'indicazione e' obbligatoria); 
     calcio; 
     magnesio; 
     sodio; 
     fosforo; 
     cistina. . . 
                  . unicamente per mangimi per suini, pollame e 
      lisina. . . 
                  . ruminanti prima dell'eta' della ruminazione 
      metionina . 
    per i mangimi composti per animali familiari diversi dai 
cani e gatti: 
     umidita'; 
     proteina greggia; 
     grassi greggi; 
     cellulosa greggia; 
     ceneri gregge; 
     calcio; 
     sodio; 
     fosforo; 
    per i mangimi composti per cani e gatti: 
     calcio; 
     sodio; 
     fosforo; 
    per i mangimi minerali: 
     proteina greggia; 
     grassi greggi; 
     cellulosa greggia; 
     ceneri gregge; 
     magnesio; 
     lisina (limitatamente ai mangimi per suini). 
   Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere
in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o  piu'  ingredienti
essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal  caso  il  tenore
minimo o massimo espresso in percentuale in  peso  degli  ingredienti
messi in evidenza deve essere chiaramente indicato o a  fianco  della
dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti evidenziati
o nell'elenco  degli  ingredienti  ovvero,  qualora  si  utilizzi  il
sistema di  dichiarazione  per  categorie  (all.  VIII),  menzionando
l'ingrediente o gli ingredienti e le rispettive percentuali in peso a
fianco della corrispondente categoria di ingredienti. 
   Le ulteriori informazioni di cui al comma 3 dell'art.  11,  devono
riguardare  elementi  obiettivi  o  misurabili  che  possono   essere
comprovati  e  non  devono  indurre  l'acquirente   in   errore,   in
particolare attribuendo all'alimento effetti  o  proprieta'  che  non
possiede oppure suggerendo che  l'alimento  possieda  caratteristiche
particolari quando tutti gli  alimenti  similari  hanno  le  medesime
caratteristiche".