Allegato IV - INDICAZIONI FACOLTATIVE Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente: "PER TUTTI I MANGIMI: a) il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione commerciale del prodotto; b) il numero di riferimento della partita; c) la data di conservazione del prodotto; d) la data di produzione per i mangimi composti, completi e complementari; e) il Paese di produzione o di preparazione; f) il prezzo del prodotto; g) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte; h) l'indicazione dello stato fisico del mangime e del trattamento specifico subito; i) i seguenti tenori analitici: per i mangimi composti, eccettuati i mangimi per animali familiari e i mangimi minerali: amido; zuccheri totali espressi in saccarosio (per i mangimi melassati l'indicazione e' obbligatoria); calcio; magnesio; sodio; fosforo; cistina. . . . unicamente per mangimi per suini, pollame e lisina. . . . ruminanti prima dell'eta' della ruminazione metionina . per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti: umidita'; proteina greggia; grassi greggi; cellulosa greggia; ceneri gregge; calcio; sodio; fosforo; per i mangimi composti per cani e gatti: calcio; sodio; fosforo; per i mangimi minerali: proteina greggia; grassi greggi; cellulosa greggia; ceneri gregge; magnesio; lisina (limitatamente ai mangimi per suini). Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso degli ingredienti messi in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti evidenziati o nell'elenco degli ingredienti ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie (all. VIII), menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e le rispettive percentuali in peso a fianco della corrispondente categoria di ingredienti. Le ulteriori informazioni di cui al comma 3 dell'art. 11, devono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possono essere comprovati e non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprieta' che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possieda caratteristiche particolari quando tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche".