(Allegato VII)
                      Allegato VII - TOLLERANZE 
   Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente: 
   "Sui tenori dei componenti  analitici  sono  ammesse  le  seguenti
tolleranze: 
 A) MANGIMI SEMPLICI. 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 
    5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 
    2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.2. Grassi greggi: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   1.3. Zuccheri totali, zuccheri  ridotti,  saccarosio,  lattosio  e
glucosio: 
    2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%; 
    0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   1.4. Amido e inulina: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.5. Carotene, vitamina A e xantofille: 
    30% del tenore dichiarato. 
   1.6. Metionina lisina: 
    30% del tenore dichiarato. 
   1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio: 
    1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 
    0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%. 
   1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore
accertato delle sopraindicate voci  analitiche  risulta  superiore  a
quello dichiarato, fatta eccezione dei  casi  espressamente  previsti
nel paragrafo 2. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Grassi greggi: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.2. Cellulosa greggia: 
    2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 
    15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 
    0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%. 
   2.3. Umidita': 
    3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%; 
    5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; 
    2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 
    0,5% unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.4. Ceneri gregge: 
    1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
    0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri  espressi  in
cloruro di sodio: 
    10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%; 
    0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%. 
   2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e  per  la  farina  di
carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in  granuli
e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di  calcio
(per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio  e
per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio: 
    1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 
    0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%. 
   2.7. Indice di acidita': 
    1,5 unita' per i valori pari o superiori al 15%; 
    10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 
    0,2 unita' per i valori dichiarati inferiori al 2%. 
   2.8. Basi azotate volatili: 
    20% del tenore dichiarato. 
   2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore
accertato delle sopraindicate voci  analitiche  risulta  inferiore  a
quello dichiarato, fatta eccezione dei  casi  espressamente  previsti
nel paragrafo 1. 
B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER CANI E GATTI. 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 
    5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 
    2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.2. Grassi greggi: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   1.3. Zuccheri totali: 
    2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.4. Amido: 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 
    1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.5. Fosforo totale e calcio: 
    1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%; 
    7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati  inferiori  al
16% fino al 12%; 
    0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; 
    15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%; 
    0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%. 
   1.6. Metionina, cistina e lisina: 
    30% del tenore dichiarato. 
   1.7. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati
sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle  indicate  per  ogni
componente analitico. Sono regolari i mangimi per i  quali  i  tenori
riscontrati  di  metionina,  cistina  e  lisina  risultano   comunque
superiori a quelli dichiarati. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Umidita': 
    3,5 unita' per i tenori dichiarati pari e superiori al 70%; 
    5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; 
    2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 
    0,5% unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.2. Ceneri gregge: 
    1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
    0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico: 
    1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%; 
    10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%; 
    0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%. 
   2.4. Cellulosa greggia: 
    2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 
    15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 
    0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%. 
   2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati
sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle  indicate  per  ogni
componente analitico. Sono regolari i mangimi per i  quali  i  tenori
riscontrati in umidita'  e  ceneri  insolubili  in  acido  cloridrico
risultano comunque inferiori a quelli dichiarati. 
C) MANGIMI COMPOSTI PER CANI E GATTI. 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia: 
    3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
    16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%; 
    2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%. 
   1.2. Grassi greggi: 
    2,5 unita' del tenore dichiarato. 
   1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati
sono ammesse tolleranze doppie per la proteina greggia  e  tolleranza
identica per i grassi greggi. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Umidita': 
    3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%; 
    7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%; 
    1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%. 
   2.2. Ceneri gregge: 
    1,5 unita' del tenore dichiarato. 
   2.3. Cellulosa greggia: 
    1 unita' del tenore dichiarato. 
   2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati
sono ammesse tolleranze triple per le ceneri gregge  e  la  cellulosa
greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il  tenore  di  umidita'
risulta comunque inferiore a quello dichiarato. 
D) IMPUREZZE BOTANICHE. 
1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono essere 
   superiori al 5%. 
2. Sono considerate impurezze botaniche: 
    a) le impurita' naturali, ma innocue (per esempio la paglia  e  i
pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate,  i  semi  delle
erbe spontanee); 
    b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da
un processo di lavorazione precedente, purche'  la  loro  percentuale
non superi lo 0,5%. 
3. Per i mangimi composti e' tollerata la presenza delle suddette 
   impurezze botaniche in quantita' corrispondente  alla  percentuale
   dei mangimi semplici di origine vegetale impiegati. 
   Nei mangimi composti e' anche tollerata la  presenza,  nel  limite
del 2%, di mangimi semplici che siano  residuati  negli  impianti  di
fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni. 
             Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
                               MANNINO 
     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
                              BATTAGLIA 
                      Il Ministro della sanita' 
                             DONAT CATTIN