Allegato VII - TOLLERANZE Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente: "Sui tenori dei componenti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze: A) MANGIMI SEMPLICI. 1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 1.1. Proteina greggia: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 1.2. Grassi greggi: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 1.3. Zuccheri totali, zuccheri ridotti, saccarosio, lattosio e glucosio: 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%; 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 1.4. Amido e inulina: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 1.5. Carotene, vitamina A e xantofille: 30% del tenore dichiarato. 1.6. Metionina lisina: 30% del tenore dichiarato. 1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio: 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%. 1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta superiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 2. 2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 2.1. Grassi greggi: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 2.2. Cellulosa greggia: 2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%. 2.3. Umidita': 3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%; 5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 0,5% unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 2.4. Ceneri gregge: 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio: 10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%; 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%. 2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e per la farina di carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in granuli e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di calcio (per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio e per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio: 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%. 2.7. Indice di acidita': 1,5 unita' per i valori pari o superiori al 15%; 10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 0,2 unita' per i valori dichiarati inferiori al 2%. 2.8. Basi azotate volatili: 20% del tenore dichiarato. 2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta inferiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 1. B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER CANI E GATTI. 1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 1.1. Proteina greggia: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 1.2. Grassi greggi: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 1.3. Zuccheri totali: 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 1.4. Amido: 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 1.5. Fosforo totale e calcio: 1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%; 7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%; 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%; 0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%. 1.6. Metionina, cistina e lisina: 30% del tenore dichiarato. 1.7. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina e lisina risultano comunque superiori a quelli dichiarati. 2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 2.1. Umidita': 3,5 unita' per i tenori dichiarati pari e superiori al 70%; 5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 0,5% unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 2.2. Ceneri gregge: 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico: 1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%; 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%; 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%. 2.4. Cellulosa greggia: 2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%. 2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidita' e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati. C) MANGIMI COMPOSTI PER CANI E GATTI. 1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 1.1. Proteina greggia: 3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%; 2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%. 1.2. Grassi greggi: 2,5 unita' del tenore dichiarato. 1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza identica per i grassi greggi. 2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 2.1. Umidita': 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%; 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%; 1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%. 2.2. Ceneri gregge: 1,5 unita' del tenore dichiarato. 2.3. Cellulosa greggia: 1 unita' del tenore dichiarato. 2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidita' risulta comunque inferiore a quello dichiarato. D) IMPUREZZE BOTANICHE. 1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono essere superiori al 5%. 2. Sono considerate impurezze botaniche: a) le impurita' naturali, ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate, i semi delle erbe spontanee); b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione precedente, purche' la loro percentuale non superi lo 0,5%. 3. Per i mangimi composti e' tollerata la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantita' corrispondente alla percentuale dei mangimi semplici di origine vegetale impiegati. Nei mangimi composti e' anche tollerata la presenza, nel limite del 2%, di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN