Art. 11. 
                       Sanzioni amministrative 
  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.  7,  sono
stabilite: 
    a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire
quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; 
    b) nella misura minima di lire  un  milione  e  massima  di  lire
diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 
  2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, e'  effettuato  dagli  uffici  di
statistica, facenti parte del Sistema  statistico  nazionale  di  cui
all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 
  3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto  in
ordine alla violazione e, previa contestazione  degli  addebiti  agli
interessati secondo  il  procedimento  di  cui  agli  articoli  13  e
seguenti della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  lo  trasmette  al
prefetto della provincia, il quale procede ai sensi  dell'art.  18  e
seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT. 
 
          Nota all'art. 11:
             Il testo dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche
          al sistema penale) e' il seguente:
             "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al
          controllo sull'osservanza delle  disposizioni  per  la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
             Possono  altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria.
             E  sempre  disposto  il sequestro del veicolo a motore o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione.
             All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
          procedere  anche  gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia
          giudiziaria,  i  quali,  oltre  che  esercitare  i   poteri
          indicati  nei  precedenti  commi, possono procedere, quando
          non sia possibile  acquisire  altrimenti  gli  elementi  di
          prova,  a  perquisizioni  in  luoghi  diversi dalla privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale.
             E  fatto  salvo  l'esercizio  degli  specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti".