Art. 12. 
                     Commissione per la garanzia 
                     dell'informazione statistica 
  1. Al fine di garantire il principio della  imparzialita'  e  della
completezza dell'informazione  statistica  e'  istituita,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia
dell'informazione statistica. 
In particolare, la commissione vigila: 
    a) sulla imparzialita' e completezza dell'informazione statistica
e sull'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  la  tutela  della
riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del
Sistema statistico nazionale; 
    b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e delle  tecniche
informatiche impiegate nella raccolta, nella  conservazione  e  nella
diffusione dei dati; 
    c) sulla  conformita'  delle  rilevazioni  alle  direttive  degli
organismi internazionali e comunitari. 
  2. La commissione, nell'esercizio delle attivita' di cui  al  comma
1, puo' formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni
dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17;  qualora
i  chiarimenti  non  siano  ritenuti  esaustivi,  la  commissione  ne
riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.  Esprime  inoltre
parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13. 
  3. La commissione e' composta di nove membri, nominati,  entro  sei
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri,  dei  quali  sei  scelti  tra  professori
ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori  di
istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del
Sistema statistico nazionale, e tre tra  alti  dirigenti  di  enti  e
amministrazioni  pubbliche,  che  godano  di   grande   prestigio   e
competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano
preposti ad uffici facenti parte del  Sistema  statistico  nazionale.
Possono essere nominati  anche  cittadini  di  Paesi  comunitari  che
abbiano i medesimi requisiti. 
  4. Il presidente della commissione e' eletto dagli stessi membri. 
  5. I membri della commissione restano in  carica  sei  anni  e  non
possono essere confermati. 
  6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un
rapporto  annuale,  che  si  allega  alla  relazione  al   Parlamento
sull'attivita' dell'ISTAT. 
  7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT. 
  8. Alle  funzioni  di  segreteria  della  commissione  provvede  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un apposito ufficio,  che  puo'  avvalersi
anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  9. I compensi di cui all'art. 20 per  i  membri  della  commissione
sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT. 
 
          Nota all'art. 12:
             Per il titolo della legge n. 400/1988 si veda precedente
          nota alle premesse.