Art. 12. Commissione per la garanzia dell'informazione statistica 1. Al fine di garantire il principio della imparzialita' e della completezza dell'informazione statistica e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila: a) sulla imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale; b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati; c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari. 2. La commissione, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13. 3. La commissione e' composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. 4. Il presidente della commissione e' eletto dagli stessi membri. 5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati. 6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT. 7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT. 8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che puo' avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.
Nota all'art. 12: Per il titolo della legge n. 400/1988 si veda precedente nota alle premesse.