Art. 13. 
                   Programma statistico nazionale 
  1. Le rilevazioni statistiche di  interesse  pubblico  affidate  al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi  sono  stabiliti
nel programma statistico nazionale. 
  2. Il programma statistico nazionale ha durata  triennale  e  viene
tenuto aggiornato. 
  3. Il programma statistico  nazionale  e'  predisposto  dall'ISTAT,
sottoposto   al   parere   della   commissione   per   la    garanzia
dell'informazione statistica di cui  all'art.  12  ed  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. 
  4.  Gli  aggiornamenti  del  programma  statistico  nazionale  sono
predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.