Art. 15. 
                           Compiti dell'ISTAT 
  1. L'ISTAT provvede: 
    a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; 
    b) alla esecuzione  dei  censimenti  e  delle  altre  rilevazioni
statistiche previste dal programma statistico nazionale  ed  affidate
alla esecuzione dell'Istituto; 
    c) all'indirizzo e al coordinamento delle  attivita'  statistiche
degli enti ed uffici facenti parte del Sistema  statistico  nazionale
di cui all'art. 2; 
    d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti  parte  del
Sistema  statistico  nazionale  di  cui  all'art.  2,  nonche'   alla
valutazione, sulla base dei criteri stabiliti  dal  comitato  di  cui
all'art. 17,  dell'adeguatezza  dell'attivita'  di  detti  enti  agli
obiettivi del programma statistico nazionale; 
    e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di  base
per la classificazione e la rilevazione  dei  fenomeni  di  carattere
demografico, economico e sociale. Le nomenclature  e  le  metodologie
sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte  del  Sistema
statistico nazionale; 
    f) alla ricerca e allo studio  sui  risultati  dei  censimenti  e
delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle  statistiche  riguardanti
fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; 
    g) alla pubblicazione e diffusione  dei  dati,  delle  analisi  e
degli studi effettuati  dall'Istituto  ovvero  da  altri  uffici  del
Sistema   statistico   nazionale   che   non   possano    provvedervi
direttamente;  in  particolare   alla   pubblicazione   dell'Annuario
statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; 
    h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini  statistici
degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; 
    i)  allo  svolgimento   di   attivita'   di   formazione   e   di
qualificazione professionale per gli addetti  al  Sistema  statistico
nazionale; 
    l) ai rapporti con enti ed  uffici  internazionali  operanti  nel
settore dell'informazione statistica; 
    m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; 
    n) alla esecuzione di particolari  elaborazioni  statistiche  per
conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si  puo'  avvalere
di  enti  pubblici  e  privati  e  di  societa'   mediante   rapporti
contrattuali e  convenzionali,  nonche'  mediante  partecipazione  al
capitale degli enti e societa' stessi. 
  3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale,  si
avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2,  come  precisato
dagli articoli 3 e 4. 
  4.  L'ISTAT,  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  procede  con
periodicita', almeno biennale, alla convocazione  di  una  Conferenza
nazionale di statistica. 
  5.  L'ISTAT  si  avvale   del   patrocinio   e   della   consulenza
dell'Avvocatura dello Stato.