Art. 16. P r e s i d e n t e 1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento. 2. Il presidente puo' adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessita', salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento. 3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio. 4. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22. 5. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennita' di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 16: Il testo dell'art. 3 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti e aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari".