Art. 16. 
                          P r e s i d e n t e 
  1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto  tra
i professori ordinari in materie statistiche, economiche  ed  affini,
e' nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri.   Egli   ha   la   legale   rappresentanza    e    provvede
all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento. 
  2. Il presidente puo'  adottare  provvedimenti  di  competenza  del
comitato di cui all'art. 17 nei casi  di  urgente  necessita',  salvo
ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e  comunque
entro trenta giorni dalla data del provvedimento. 
  3. Il presidente,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,  puo'
delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo
ufficio ad un membro del consiglio. 
  4. Il presidente puo'  delegare,  per  l'esercizio  di  particolari
attribuzioni, la legale  rappresentanza  dell'Istituto  al  direttore
generale, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi  ed
uffici dell'Istituto stesso,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  che
saranno previsti nel regolamento di organizzazione  di  cui  all'art.
22. 
  5. Il  presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennita' di carica da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro. 
 
          Nota all'art. 16:
             Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 400/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  3  (Nomine  alla  presidenza  di enti, istituti o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti e aziende di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  emanato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su  proposta
          del Ministro competente.
             2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari".