Art. 17. 
 Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 
 
  1.  E'  costituito  il  comitato  di  indirizzo   e   coordinamento
dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive
dell'ISTAT nei confronti  degli  uffici  di  informazione  statistica
costituiti ai sensi dell'art. 3. 
  2. Il comitato e' composto: 
    a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede; 
    b)  da  dieci  membri  in  rappresentanza  delle  amministrazioni
statali, di cui tre delle  amministrazioni  finanziarie,  dotate  dei
piu' complessi  sistemi  di  informazione  statistica,  indicate  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il   presidente
dell'ISTAT; 
    c) da un rappresentante delle  regioni  designato  tra  i  propri
membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome, di cui all'art.  12  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
    d) da un rappresentante dell'UPI; 
    e) da un rappresentante dell'Union-camere; 
    f) da tre rappresentanti dell'ANCI; 
    g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli  dotati  dei
piu' complessi sistemi d'informazione; 
    h) dal direttore generale dell'ISTAT; 
    i) da due esperti scelti tra i professori ordinari  di  ruolo  di
prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 
  3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta  del  presidente,
da rappresentanti di altre  amministrazioni  statali  competenti  per
specifici oggetti di deliberazione. 
  4. I membri di cui alle lettere b) , c) , d) , e) ,  f)  e  g)  del
comma 2 sono nominati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  o  del  rappresentante  degli
organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono  nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica. 
  5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi  membri  possono
essere confermati per non piu' di due volte. 
  6. Il comitato  emana  direttive  vincolanti  nei  confronti  degli
uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di
indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del  Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono  sottoposte
all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si  intende  comunque
dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa  non
formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente,  il  programma
statistico nazionale. 
  7. Il comitato si riunisce  su  convocazione  del  presidente  ogni
volta che questi o le amministrazioni e  gli  enti  rappresentati  ne
ravvisino la necessita'. 
  8. Il comitato  e'  costituito  con  la  nomina  della  maggioranza
assoluta dei propri membri. 
 
          Nota all'art. 17:
             Il  testo  dell'art.  12  della  legge n. 400/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".