Art. 18. 
                        Consiglio dell'ISTAT 
 
  1.  Il  consiglio  dell'ISTAT  programma,  indirizza  e   controlla
l'attivita' dell'Istituto. 
  2. Il consiglio e' composto: 
    a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; 
    b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato
di cui all'art. 17; 
    c) da cinque membri nominati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, dei quali  due  professori  ordinari  oppure  direttori  di
istituti di statistica o di ricerca statistica; 
    d)   dal   presidente   della   commissione   per   la   garanzia
dell'informazione statistica di cui all'art. 12. 
  3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni  del
consiglio e ne e' il segretario. 
  4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c)  del
comma 2 durano in carica quattro anni; allo  scadere  del  termine  i
singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano  stati  nominati
nel corso del quadriennio. 
  5. Il consiglio e'  costituito  con  la  nomina  della  maggioranza
assoluta dei propri membri.