Art. 18. Consiglio dell'ISTAT 1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attivita' dell'Istituto. 2. Il consiglio e' composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17; c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica; d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12. 3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario. 4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio. 5. Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.