Art. 19. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto da: a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente; b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del tesoro. 2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti. 3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio. 4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 24, comma 3.