Art. 19. 
                    Collegio dei revisori dei conti 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, per la durata di
tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e'
composto da: 
    a)  un  magistrato  del  Consiglio  di  Stato,  con  funzioni  di
presidente; 
    b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    c) un dirigente del Ministero del tesoro. 
  2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti. 
  3. Il collegio dei revisori dei conti accerta  la  regolare  tenuta
della contabilita' e la corrispondenza del bilancio  consuntivo  alle
risultanze  dei  libri  e  delle  scritture  contabili;  verifica   i
risultati   conseguiti   rispetto   agli   obiettivi;   esamina    le
giustificazioni  fornite  dall'Istituto  in   merito   ad   eventuali
scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute  del
consiglio. 
  4. Ai fini della relazione annuale  al  Parlamento  sulla  gestione
finanziaria,  l'ISTAT  trasmette  alla  Corte  dei  conti  il   conto
consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 24, comma 3.