Art. 22. Compiti del consiglio 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione. 2. Spetta al consiglio: a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento e' altresi' inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13; b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento organico e la pianta organica del personale; d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT; e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e societa', ai sensi dell'art. 15, comma 2; f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto. 3. Per la validita' delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b) , c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.