Art. 22. 
                        Compiti del consiglio 
 
  1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare
alla sua discussione. 
  2. Spetta al consiglio: 
    a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun  anno,  un  piano
annuale  che  evidenzi  gli  obiettivi,  le  spese  previste  per  il
successivo  triennio  e  le  previsioni  annuali  di   entrata,   con
indicazioni separate di quelle proprie  e  di  quelle  a  carico  del
bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato  di  attuazione.
In tale documento e' altresi' inserito, con atto separato,  il  piano
annuale di attuazione  del  programma  statistico  nazionale  di  cui
all'art. 13; 
    b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e
il conto consuntivo; 
    c)  di  deliberare  il   disegno   organizzativo   dell'Istituto,
determinando  gli  uffici   centrali   e   periferici   e   la   loro
organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di
mezzi, nonche' il regolamento  organico  e  la  pianta  organica  del
personale; 
    d)  di  deliberare  i  regolamenti  sulla  gestione  finanziaria,
economica e patrimoniale, tenendo  conto  della  natura  specifica  e
dell'autonomia dell'ISTAT; 
    e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti
e societa', ai sensi dell'art. 15, comma 2; 
    f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e
i direttori centrali dell'Istituto. 
  3. Per la validita' delle sedute del consiglio occorre la  presenza
di almeno  sei  componenti.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni
occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parita' di voti prevale quello del presidente. 
  4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b) ,  c),
d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera  c),  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere
d) ed e), con il Ministro del tesoro.