Art. 5. 
                  Uffici di statistica delle regioni 
                      e delle province autonome 
  1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento  e
Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica. 
  2. Il  Consiglio  dei  Ministri  adotta  atti  di  indirizzo  e  di
coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  per  assicurare  unicita'  di  indirizzo
dell'attivita'  statistica  di  competenza  delle  regioni  e   delle
province autonome. 
  3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui  al  comma  1
poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo  di  renderne
omogenee le metodologie. 
 
          Nota all'art. 5:
            Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n.
          400/1988 e' il seguente:
             "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
               (omissis).
              d)   gli   atti   di   indirizzo   e  di  coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
          atti   di  sua  competenza  previsti  dall'art.  127  della
          Costituzione e dagli statuti  regionali  e  delle  province
          autonome  di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli
          statuti speciali per la regione siciliana e per la  regione
          Valle d'Aosta".