Art. 6. 
                 Compiti degli uffici di statistica 
  1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre
agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: 
    a) promuovono e realizzano  la  rilevazione,  l'elaborazione,  la
diffusione e l'archiviazione  dei  dati  statistici  che  interessano
l'amministrazione  di   appartenenza,   nell'ambito   del   programma
statistico nazionale; 
    b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati  informativi
previsti    del    programma    statistico     nazionale     relativi
all'amministrazione di appartenenza, anche in  forma  individuale  ma
non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; 
    c) collaborano con  le  altre  amministrazioni  per  l'esecuzione
delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; 
    d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo  informatico  a
fini statistici degli archivi gestionali e  delle  raccolte  di  dati
amministrativi. 
  2. Gli uffici attuano l'interconnessione  ed  il  collegamento  dei
sistemi  informativi  dell'amministrazione  di  appartenenza  con  il
Sistema statistico nazionale. Per  attuare  il  collegamento  tra  il
sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri  promuove,  entro
sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
specifiche  intese  tra  il  Ministero  delle  finanze  e  l'Istituto
nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto
dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 
  3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica  hanno
accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di
appartenenza,  salvo  eccezioni  relative  a  categorie  di  dati  di
particolare riservatezza espressamente  previste  dalla  legge.  Essi
possono richiedere all'amministrazione di  appartenenza  elaborazioni
di dati necessarie alle esigenze statistiche previste  dal  programma
statistico nazionale. 
  4. Per esigenze particolari,  connesse  a  determinate  rilevazioni
statistiche  previste  dal   programma   statistico   nazionale,   il
presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art.  17,  puo'
richiedere la comunicazione al Sistema, da  parte  degli  uffici,  di
categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte  salve  le  riserve
previste dalla legge. 
  5.  In  casi  particolari,  l'amministrazione   o   gli   enti   di
appartenenza  possono  individuare  ulteriori   categorie   di   dati
assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza,
dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 
  6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di  ciascun
anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione  di  appartenenza
un rapporto annuale sull'attivita' svolta.