Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, e' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonche' i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia. 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto.