Art. 7. 
                  Obbligo di fornire dati statistici 
  1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui  all'art.  17,  e'
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi  pubblici
di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro  richiesti  per
rilevazioni  previste  dal  programma  statistico   nazionale.   Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le  rilevazioni
statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente  indicate
con delibera del Consiglio dei Ministri. 
  2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza
del comma 2 dell'art. 9,  i  dati  di  carattere  personale  relativi
all'origine razziale, alle opinioni  politiche  e  ideologiche,  alle
convinzioni religiose, nonche' i dati relativi allo stato di  salute,
alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino  ed  ad
ogni  altra  ipotesi  prevista   da   leggi   nazionali   o   accordi
internazionali ratificati dall'Italia. 
  3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi  del  comma  1,
non  li  forniscano,  ovvero  li  forniscono  scientemente  errati  o
incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria,
nella misura  di  cui  all'art.  11,  che  e'  applicata  secondo  il
procedimento ivi previsto.