Art. 8. 
      Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica 
  1. Le norme in materia di segreto d'ufficio  previste  dal  vigente
ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti  gli
addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 
  2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. 
 
          Nota all'art. 8:
             Il   testo   dell'art.   15   del   D.P.R.  n.  784/1976
          (Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973,
          n.    605,    e   successive   modificazioni,   concernente
          disposizioni relative all'anagrafe tributaria e  al  codice
          fiscale dei contribuenti), e' il seguente:
             "Art.  15  (Segreto  d'ufficio).  -  I dati e le notizie
          raccolti  dall'anagrafe  tributaria  sono   sottoposti   al
          segreto d'ufficio.
             Il  Ministero  delle  finanze  ha  facolta'  di  rendere
          pubbliche, senza  riferimenti  nominativi,  statistiche  ed
          elaborazioni  relative ai dati di cui al comma precedente".