Art. 8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
Nota all'art. 8: Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 784/1976 (Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e' il seguente: "Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio. Il Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente".