Art. 11. 1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione. 2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa. 3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.
Nota all'art. 11: Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 13 della legge n. 470/1988: "1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorita' locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione. 2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (v. nelle note all'art. 6, n.d.r.), e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia".