(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 11)
                               Art. 11. 
  1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli
di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta  giorni
prima della data della rilevazione. 
  2. I cittadini residenti devono consegnare, o  spedire  per  posta,
all'ufficio consolare i suddetti moduli,  debitamente  compilati,  in
triplice copia, con riferimento alla data  della  rilevazione,  entro
quindici giorni dalla data stessa. 
  3.  Il  timbro  dell'ufficio  postale  fa  fede  per  le  date   di
ricevimento e restituzione. 
 
          Nota all'art. 11:
             Si  trascrive  il testo dei primi due commi dell'art. 13
          della legge n. 470/1988:
             "1.   Le   rappresentanze   diplomatiche  e  gli  uffici
          consolari  provvedono  a  svolgere  ogni  opportuna  azione
          intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche
          autorita'  locali  dei  nominativi  e  del   recapito   dei
          cittadini    italiani    che    si   trovano   nella   loro
          circoscrizione.
             2.  L'ufficio  consolare,  sulla scorta delle risultanze
          dello  schedario  di  cui  all'art.  67  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967, n. 200 (v.
          nelle note all'art. 6, n.d.r.), e dei dati assunti ai sensi
          del   comma   1,  provvede  ad  inviare,  per  posta,  agli
          interessati, i moduli  di  rilevazione,  da  compilarsi  in
          triplice copia".