Art. 12. 1. Delle operazioni di revisione dei moduli e' redatto processo verbale. 2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticita' del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne da' atto nel verbale. 3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno e' fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione. Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS