(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 12)
                               Art. 12. 
  1. Delle operazioni di revisione dei  moduli  e'  redatto  processo
verbale. 
  2. I lavori di revisione devono terminare entro  centoventi  giorni
dalla data della rilevazione. Nel caso  di  dubbio  sull'autenticita'
del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne  da'
atto nel verbale. 
  3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno
e' fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione. 
                Visto, il Ministro degli affari esteri 
                              DE MICHELIS