(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 3)
                               Art. 3. 
  1. In occasione  dell'iscrizione  all'AIRE,  prevista  dall'art.  2
della legge, l'ufficiale  di  anagrafe  provvede  ad  istituire  o  a
trasferire nell'AIRE la  scheda  individuale  ed  una  corrispondente
scheda di famiglia intestata al componente che  gli  verra'  indicato
dagli interessati o,  in  mancanza  di  tale  segnalazione,  al  piu'
anziano. 
  2. Le schede individuali devono essere collocate  secondo  l'ordine
alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle  di  famiglia
secondo il numero  d'ordine  progressivo  che  sara'  loro  assegnato
all'atto  dell'inserimento  nell'AIRE;  tale   numero   deve   essere
riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se  inserite
precedentemente nell'AIRE. 
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n. 470/1988 e' il
          seguente:
             "Art. 2. - 1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani
          residenti all'estero viene effettuata:
               a)  per  trasferimento  della  residenza  da un comune
          italiano all'estero, dichiarato o  accertato  a  norma  del
          regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n.
          1228, sull'ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
          residente,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  gennaio  1958,   n.   136,   e   successive
          modificazioni;
               b)  per  trasferimento  dall'AIRE  di  altro  comune o
          dall'anagrafe di cui al comma  4  dell'articolo  1,  quando
          l'interessato  ne faccia domanda, avendo membri del proprio
          nucleo familiare iscritti nell'AIRE o  nell'anagrafe  della
          popolazione residente del comune;
               c)  a seguito della registrazione dell'atto di nascita
          pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto
          9  luglio 1939, n.  1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200;
               d)  per  acquisizione  della  cittadinanza italiana da
          parte di persona residente all'estero;
               e)    per    esistenza    di    cittadino   all'estero
          giudizialmente dichiarata.
             2.   L'ufficiale   di   anagrafe   annota  sulle  schede
          individuali     l'indirizzo      all'estero      comunicato
          dall'interessato o comunque accertato".
             Il  testo  degli  articoli 51 e 52 del R.D. n. 1238/1939
          (Ordinamento dello stato civile), richiamati  nell'articolo
          soprariportato, e' il seguente:
             "Art. 51. - Le regie autorita' diplomatiche o consolari,
          a norma della legge  consolare,  devono  trasmettere  copia
          degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero
          degli affari esteri, il quale ai  fini  della  trascrizione
          trasmette a sua volta:
              gli  atti  di  nascita  all'ufficio di stato civile del
          domicilio del padre del bambino, o della madre se il  padre
          non e' conosciuto;
              gli  atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei
          comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;
              gli  atti  di  morte  all'ufficio  di  stato civile del
          comune dell'ultimo domicilio del defunto.
             In  mancanza  di domicilio nel Regno, o se questo non e'
          noto,  gli  atti  sono  trasmessi   per   la   trascrizione
          all'ufficio di stato civile di Roma.
             Art.  52. - Le autorita', che ricevono dai commissari di
          marina o dai comandanti di  navi  mercantili  ovvero  dagli
          ufficiali   designati   a  norma  della  legge  di  guerra,
          approvata con regio decreto 8 luglio  1938,  n.  1415,  gli
          atti  di  nascita  o  di  morte  da  essi  formati,  devono
          trasmettere   prontamente   gli   atti   stessi,   per   la
          trascrizione,  agli  uffici  di  stato civile competenti ai
          sensi dell'articolo precedente".
             Si  trascrive il testo dell'intero art. 73 del D.P.R. n.
          200/1967  (Disposizioni  sulle  funzioni   e   sui   poteri
          consolari), richiamato anch'esso nell'art. 2 della legge n.
          470/1988 soprariportato:
             "Art.  73 (Trasmissione di atti e documenti ad autorita'
          nazionali). - L'autorita' consolare trasmette direttamente,
          salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri,
          alle competenti autorita' nazionali, atti e denunce di atti
          di  stato  civile,  atti  notarili  o  copie  dei medesimi,
          nonche'  qualunque  altro   atto   o   documento   la   cui
          trasmissione  sia  richiesta dal codice civile, dalle leggi
          notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea,
          o da altre leggi dello Stato.
             In  mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti
          atti o documenti sono  trasmessi  all'autorita'  competente
          del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o,
          se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di
          Roma".