Art. 3. 1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verra' indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al piu' anziano. 2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sara' loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni; b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune; c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero; e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata. 2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato". Il testo degli articoli 51 e 52 del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), richiamati nell'articolo soprariportato, e' il seguente: "Art. 51. - Le regie autorita' diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero degli affari esteri, il quale ai fini della trascrizione trasmette a sua volta: gli atti di nascita all'ufficio di stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non e' conosciuto; gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi; gli atti di morte all'ufficio di stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto. In mancanza di domicilio nel Regno, o se questo non e' noto, gli atti sono trasmessi per la trascrizione all'ufficio di stato civile di Roma. Art. 52. - Le autorita', che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di nascita o di morte da essi formati, devono trasmettere prontamente gli atti stessi, per la trascrizione, agli uffici di stato civile competenti ai sensi dell'articolo precedente". Si trascrive il testo dell'intero art. 73 del D.P.R. n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), richiamato anch'esso nell'art. 2 della legge n. 470/1988 soprariportato: "Art. 73 (Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali). - L'autorita' consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato. In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi all'autorita' competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma".