(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 4)
                               Art. 4. 
  1.  Ai  fini  della  prima  formazione   della   parte   principale
dell'anagrafe presso  il  Ministero  dell'interno,  i  comuni,  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento, devono trasmettere alle  competenti  prefetture  per  il
successivo inoltro al predetto Ministero - centro  elettronico  della
direzione centrale per i servizi elettorali -  un  elenco  nominativo
dei cittadini italiani iscritti nelle proprie  AIRE,  riportando  per
ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati:  cognome  e
nome, indirizzo estero, anno di espatrio,  circoscrizione  consolare,
comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo
di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e  luogo  di
nascita, atto di nascita o  titolo  equipollente  di  identificazione
della nascita, sesso, stato civile, professione,  titolo  di  studio,
comune di iscrizione elettorale.