Art. 4. 1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.