(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 5)
                               Art. 5. 
  1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli
atti dello stato civile e delle relative  annotazioni  riguardanti  i
cittadini di cui all'art. 1, comma  5,  della  legge,  oltre  che  al
Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma
ai fini della tenuta e dell'aggiornamento  delle  relative  posizioni
anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonche'
ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  il  testo del comma 5 dell'art. 1 della legge n.
          470/1988 si veda nelle note all'art. 2.
             -  Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 470/1988
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe
          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   e   con
          l'osservanza  delle  disposizioni degli articoli da 29 a 31
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  gennaio
          1958,  n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni
          ed a quelli di cui all'art. 1, comma 11,  il  rilascio  dei
          seguenti certificati:
               a) certificato di stato di famiglia;
               b)   certificato   di   residenza  attestante  che  il
          richiedente,  in  precedenza  iscritto  nell'anagrafe   dei
          residenti  nel  comune  da  certa data, risulta attualmente
          nell'anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero,  con
          decorrenza  dalla data di cancellazione dall'anagrafe della
          popolazione residente per trasferimento all'estero,  ovvero
          dalla   data  di  iscrizione  nell'anagrafe  dei  residenti
          all'estero a seguito  di  trascrizione  di  atto  di  stato
          civile".
             Il  testo  dei  soprarichiamati  articoli  29  e  31 del
          regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954,  n.
          1228,  sull'ordinamento  delle  anagrafi  della popolazione
          residente,  approvato  con  D.P.R.  n.   136/1958,  e'   il
          seguente:
             "Art.  29  (Certificati  anagrafici).  -  I  certificati
          concernenti la residenza e lo stato di famiglia  anagrafica
          vengono  rilasciati  dall'ufficiale  di  anagrafe a domanda
          dell'interessato.
             Nel  caso  che il richiedente non sia il capo famiglia o
          altro componente della famiglia  anagrafica,  la  richiesta
          deve   essere   accompagnata  dall'esibizione  della  carta
          d'identita' od altro idoneo documento di riconoscimento,  i
          cui   estremi   devono   essere   trascritti   negli   atti
          dell'ufficio".
             "Art.   31   (Ricorsi   in   materia  di  certificazioni
          anagrafiche). - In caso di rifiuto  opposto  dall'ufficiale
          di  anagrafe  al  rilascio  dei certificati anagrafici e in
          caso  di  errori  contenuti  in  essi,  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  160  del  T.U. della legge
          comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio  1915,
          n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale
          e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383".