Art. 9. 1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, e' costituito con decreto consolare. 2. L'ufficio circoscrizionale e' composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000. 3. Se, a causa dell'esiguita' dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non e' possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.
Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 11 della legge n. 470/1988 e' il seguente: "Art. 11. - 1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione. 2. L'ufficio e' composto da non meno di cinque e non piu' di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente. 3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione. 4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe".