(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 9)
                               Art. 9. 
  1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di  cui  all'art.  11
della legge, e' costituito con decreto consolare. 
  2. L'ufficio circoscrizionale e' composto da cinque componenti  nel
caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei  a  dieci
componenti fino a 30.000 italiani residenti;  da  undici  a  quindici
componenti fino a  60.000  italiani  residenti;  da  sedici  a  venti
componenti se il numero degli  italiani  residenti  sia  superiore  a
60.000. 
  3. Se, a causa  dell'esiguita'  dei  cittadini  italiani  residenti
nella  circoscrizione,  non   e'   possibile   costituire   l'ufficio
circoscrizionale,   i   suoi   compiti   sono   svolti   direttamente
dall'ufficio consolare. 
 
          Nota all'art. 9:
             Il  testo  dell'art.  11  della  legge n. 470/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  11.  -  1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo
          giorno  precedente  la  data  della  rilevazione,  il  capo
          dell'ufficio      consolare      costituisce      l'ufficio
          circoscrizionale di rilevazione.
             2.  L'ufficio  e'  composto  da non meno di cinque e non
          piu'  di   venti   cittadini   italiani   residenti   nella
          circoscrizione,  fra i quali il capo dell'ufficio consolare
          designa il presidente.
             3.   I   membri   dell'ufficio   sono  scelti  dal  capo
          dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero
          di   cittadini   italiani  doppio  rispetto  a  quello  dei
          componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato
          dell'emigrazione italiana della circoscrizione.
             4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori
          dell'ufficio,   spetta   un   compenso   giornaliero,    da
          determinarsi,  con  apposito  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          del  tesoro,  in  misura  corrispondente  alle retribuzioni
          locali e alla retribuzione base giornaliera spettante,  nel
          Paese  in  cui  ha  sede  l'ufficio consolare, al personale
          assunto  con  contratto  regolato  dalla  legge  locale  ed
          adibito a mansioni analoghe".