IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137,  concernente  avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
  Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224,  concernente  norme  per  il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali  piloti  di  complemento
delle  Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  20
settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato  e  l'avanzamento  degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza; 
  Considerato  che  la  vigenza  delle  norme  di  avanzamento  degli
ufficiali delle Forze armate, introdotte dalla legge 19 maggio  1986,
n. 224, e' scaduta alla data del 31 dicembre 1988, con la conseguente
impossibilita' di determinare le aliquote di valutazione per gli anni
1989 e 1990 e conferire  promozioni  in  taluni  ruoli  del  servizio
permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni al  fine  di  colmare  la  predetta  lacuna  legislativa
verificatasi in materia di avanzamento degli  ufficiali  delle  Forze
armate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con  i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                        Avanzamento Esercito 
  1. I termini di cui al comma 1  dell'articolo  24  ed  al  comma  1
dell'articolo  37  della  legge  19  maggio  1986,   n.   224,   sono
ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990. 
  2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37  della
legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990
con le seguenti modificazioni: 
    a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al  grado
superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli  del  servizio  permanente
effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella  A,  allegata  al
presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a  tutti  i
ruoli nell'anno 1989 non potra' superare un  terzo  delle  promozioni
previste  dalla  citata  legge  n.  224  del  1986  per  il  triennio
1986-1988; 
    b) i maggiori del Corpo veterinario aventi  anzianita'  di  grado
1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al  compimento  dell'undicesimo
anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi
di interruzione del servizio; 
    c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali  chimici  farmacisti)
sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data  di
compimento di tre anni di permanenza nel grado.