Art. 2. Avanzamento Marina 1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo.