Art. 3. 
                       Avanzamento Aeronautica 
  1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei  ruoli  normali  e
dei  ruoli  speciali  dell'Aeronautica  militare,   contenute   negli
articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20  settembre  1980,
n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge
19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre  1990.  Le
norme di cui al presente comma si  applicano  in  modo  da  non  dare
comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo. 
  2. Per il periodo dal 1› gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, ai  fini
delle nomine  nei  ruoli  del  servizio  permanente  degli  ufficiali
dell'Aeronautica militare, sono  utili  tutte  le  vacanze  esistenti
negli organici dei gradi  da  sottotenente  a  capitano  compreso  di
ciascun ruolo. 
  3. A partire dall'anno 1989,  non  e'  richiesto  il  possesso  del
titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa  alla  legge  12
novembre 1955, n. 1137, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo  servizi,
del Corpo del genio aeronautico,  ruolo  assistenti  tecnici,  e  del
Corpo commissariato, ruolo amministrazione.