Art. 3. Avanzamento Aeronautica 1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo. 2. Per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo. 3. A partire dall'anno 1989, non e' richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.